Perché scegliere Malta per domiciliare fondi comuni di investimento?

  • E’ una giurisdizione alternativa a quelle di fama tradizionalmente riconosciuta, facente parte dell’Unione Europea dal 2004.
  • Garantisce un’alta qualità professionale degli operatori locali unita a costi molto concorrenziali sia per la costituzione che per la gestione di veicoli di investimento.
  • Presenta un sistema fiscale vantaggioso con più di 65 trattati contro la doppia imposizione.
  • E’ dotata di un quadro giuridico e di un framework normativo solido e al contempo versatile che favorisce tanto i gestori quanto gli investitori.
  • Offre un’ampia gamma di schemi di investimento, da quelli più comuni (UCITS) a quelli alternativi (AIF) a quelli dedicati ad investitori professionali (PIF e NAIF).
  • Ha un regolatore scrupoloso, flessibile, pro-business e facilmente approcciabile.
  • Adotta gli International Financial Reporting Standards dal 1997.

Tipologie di fondi strutturabili

PIF (Fondo di investimento professionale) 

La legislazione locale consente di strutturare fondi dedicati ad investitori professionali e con comprovate competenze (così definiti dalla direttiva MIFID) come fondi hedge o fondi di investimento alternativi che non possono quindi essere commercializzati ad una clientela retail: non godendo del passaporto europeo, devono essere distribuiti sulla base di un collocamento privato. I PIF sono stai progettati specificatamente per attirare investitori con un patrimonio netto elevato e possono ospitare differenti strategie di investimento come valori mobiliari, real estate, private equity fino alle classi di attività più complesse come i derivati. 

La procedura utile all’autorizzazione di un PIF da parte del regolatore MFSA è solitamente rapida e non vi sono oneri gravosi per la costituzione di questa tipologia di fondo, in particolare nei casi in cui i service providers incaricati svolgano attività già soggette a licenza.

Vantaggi principali di un PIF a Malta: 

  • Costi di costituzione contenuti che non gravano eccessivamente sulla strutturazione anche di fondi con masse ridotte.
  • Ampia flessibilità con nessuna restrizione di investimento né di leva né di diversificazione del portafoglio.
  • Autorizzazione concessa dal regolatore MFSA in tempi rapidi e licenza non soggetta a particolari requisiti normativi.
  • Possibilità di strutturare un PIF nella forma di fondo auto-gestito, senza quindi la necessità di nominare un gestore terzo ma semplicemente attraverso un comitato di investimento. 
  • Possibilità di nominare un gestore esterno anche soggetto alla regolamentazione di una giurisdizione non riconosciuta ma su cui il MFSA esegue una valutazione specifica dei requisiti normativi.

Fondi UCITS

Gli UCITS (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) fondi europei armonizzati distribuibili in tutto il territorio dell’UE sulla base di un’unica autorizzazione da parte di uno Stato membro, a condizione che essa segua determinate procedure di notifica. Gli UCITS offrono un elevato grado di tutela degli investitori e sono riconosciuti dalle autorità di regolamentazione di tutto il mondo. Possono essere commercializzati sia ad una clientela retail che istituzionale. 

Gli UCITS possono investire in diversi valori mobiliari: 

  1. Azioni di società ed altri titoli equivalenti.
  2. Obbligazioni ed altri titoli di debito.
  3. Qualsiasi ulteriore titolo negoziabile che conferisca il diritto di acquisire tali valori mobiliari mediante sottoscrizione o scambio.
  4. Strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati ed ulteriori schemi di investimento collettivo.

Vantaggi principali degli UCITS: 

 

  • Sistema normativo aggiornato 
  • Elevata tutela legale dell’investitore 
  • Attenta supervisione e regolamentazione 
  • Assoluta trasparenza degli obiettivi del fondo e dei possibili rischi connessi all’investimento 
  • Passaporto europeo 
  • Costi di costituzione più contenuti rispetto ad altre giurisdizioni europee 
  • Commerciabilità su larga scala 

Caratteristiche del fondo

La sede centrale e la sede legale dello schema di investimento devono essere entrambe stabilite nel Paese di costituzione del fondo. Devono essere presenti due direttori, almeno uno dei quali indipendente dal gestore e dal depositario. Il gestore è responsabile dell’amministrazione dello schema ove non sia nominato un amministratore: qualora quest’ultimo venga nominato, l’amministratore deve essere un amministratore favorevolmente riconosciuto. Il soggetto deputato all’attività di custodia deve essere un’istituzione autorizzata o un altro ente accettabile dal regolatore MFSA e che abbia una sede operativa a Malta. 

Il fondo può essere autogestito o gestito da una società approvata dall’ente di regolamentazione nella rispettiva giurisdizione UE/EEA in cui è costituito. Esso deve avere soddisfacenti risorse finanziarie e liquidità a propria disposizione: ed i gestori devono dimostrare di possedere una significativa esperienza. Tutti i ruoli, le responsabilità e l’esperienza devono essere adeguatamente specificati nel prospetto del fondo. 

AIF (Fondo di investimento alternativo)

La direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD) mira a creare un quadro armonizzato per la gestione e la commercializzazione di fondi non UCITS nell’ambito di un alto livello di tutela degli investitori. Essa definisce le regole per l’autorizzazione, le condizioni operative e gli obblighi di trasparenza da applicare ai gestori di fondi di investimento alternativi (AIFM) e per la commercializzazione di fondi di investimento alternativi (AIF) rivolti ad investitori professionali in tutto il territorio dell’UE.

Un AIF può essere strutturato come fondo aperto o chiuso che può assumere la forma di una SICAV, di un fondo contrattuale, un fondo fiduciario o una società in accomandita semplice. Il veicolo più comunemente utilizzato per la costituzione di un AIF è la SICAV: essa può essere costituita come società con comparti multipli, cioè uno schema che comprenda numerosi sotto-fondi. L’ambito di applicazione della AIFMD è particolarmente ampio in virtù della sua definizione onnicomprensiva degli AIF: questi sono infatti veicoli di investimento collettivo che 

  • Non richiedono autorizzazione ai sensi della Direttiva UCITS 
  • Raccolgono capitali da una serie di investitori con l’obiettivo di investirli seguendo una strategia di investimento ben definita. 

Pertanto i fondi hedge, i fondi di private equity, i fondi immobiliari, i fondi di venture capital e altri rientrano tutti nell’ambito di applicazione dell’AIFMD. 

NAIF (Fondo di investimento alternativo notificato)

I NAIF sono una tipologia particolare di fondi alternativi esenti dall’obbligo di autorizzazione fissato dalla legge “Investment Services Act” maltese relativa agli organismi di investimento collettivo.

Il regime del NAIF consente di immettere un fondo sul mercato in tempi rapidi e supplisce alle limitazioni dei tempi di commercializzazione con cui i gestori si devono confrontare durante la creazione di veicoli regolamentati.

I NAIF costituiti a Malta da gestori di fondi di investimento alternativi dell’UE (AIFM) sono caratterizzati dalla rapidità del processo di registrazione che viene effettuata nei 10 giorni lavorativi successivi alla data di presentazione della documentazione al regolatore MFSA e sono soggetti solo a notifica e non ad autorizzazione. 

Il NAIF è un veicolo flessibile e può essere costituito nella forma di qualsiasi struttura consentita dalla legge maltese come

  • Società di investimento a capitale variabile (SICAV); 
  • Società in accomandita semplice sotto il Companies Act;
  • Incorporated Cell company (ICC);
  • Fondo contrattuale sotto il “Investment Services Act.
  • Recognised Incorporated Cell (RICC);
  • Fondo fiduciario sotto il “Trust and Trustees Act.

Caratteristiche del fondo

Dato che la struttura NAIF non è regolamentata, i fondi possono essere costituiti solo con AIF che investono in strumenti finanziari. Ulteriori investimenti che il regolatore reputa rischiosi e che necessitano di regolamentazione saranno automaticamente esclusi dalla costituzione sotto il regime NAIF. Ciò riguarda ad esempio immobili, opere d’arte, metalli preziosi e loan funds.

Pertanto il regolatore supervisionerà il gestore del fondo (AIMF) stabilito a Malta o nell’UE, permettendo al fondo stesso di essere notificato e di essere inserito nel registro mantenuto dal MFSA e consultabile sul proprio sito web. Il regime NAIF si rivela quindi particolarmente attraente per i gestori che cercano un domicilio efficiente e veloce per la domiciliazione del loro fondo. 

Il gestore è responsabile di selezionare i service providers del NAIF e deve verificare che ciascuno di essi sia qualificato e possieda le capacità e le conoscenze necessarie a fornire i servizi che gli vengono richiesti. Il NAIF può dare incarico a service providers per quanto ritiene necessario ma è tenuto a nominare un gestore, un depositario, un revisore ed un amministratore. 

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